Pubblichiamo queste due immagini di un interessante manifesto originale conservato presso il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.
La storia del ciclismo novese inizia precocemente, nel 1893 infatti vede la luce il Veloce Club Novese, già l'anno successivo in occasione della festa patronale della Madonna della Neve la città di Novi Ligure indice un grande evento di Corse Internazionali su circuiti. Questo manifesto di rara bellezza descrive nel dettaglio tutte le inziative di una due giorni dedicata ad un ciclismo pionieristico!
Approfittiamo di questo articolo per riportare il regolamento originale, datato 20 maggio 1895 emanato dal Consiglio Comunale che regolamentava la circolazione dei velocipedi sul territorio novese:
Articolo 1.
E' concessa la libera circolazione di qualsiasi specie di velocipedi negli spazii esterni della Cittá, quali sono le vie di circonvalazione, le piazze e gli spalti.
Articolo 2.
Nelle vie interne é soltanto concesso il libero transito ai velocipedi tutti, esclusi i bicicli d'antico modello, con l'obbligo di tenere il mezzo dello strada, o quanto meno la distanza di metri 1,50 dai fabbricati, o fuori dal marciapiede dove esistesse.
Articolo 3.
Nelle vie di circonvallazione, spalti e piazze, ed in genere negli spazi esterni, i velocipedisti dovranno tenere un passo di marcia quanto piú possibile lento e cauto, quale é consigliato dalle buone norme della prudenza; e nelle vie interne saranno tenuti al movimento corrispondente al passo d'uomo.
Articolo 4.
Per valersi della facoltá di transitare per le vie esterne ed interne, é fatto obbligo di avere sempre la macchina munita di campanello a timbro, di freno, salvi i casi di corse, e di fanale acceso nelle ore notturne.
Articolo 5.
Non é permesso il transito in Via Roma in giorni di fiera e nelle ore antimeridiane dei giorni di mercato e festivi.
Articolo 6.
Non é permessa la circolazione dei velocipedi nel tratto della via di circonvalazione ove si tiene il pubblico mercato in quei giorni nei quali ha luogo, e in tutti i giorni di fiera.
Articolo 7.
Appositi quadri indicatori saranno esposti a ciasc'una delle entrate nell'ambito della cittá, e cioé: Piazza Zerbo - Casa Savio: Borgo Cappuccini - Casa Quartara: Borgo Valle - Chiesa San Rocco: Via Gavi - Cotonificio: Via Cassano - Quartieri militari, colla seguente scritta: "I velocipedisti sono tenuti a passo lento".
Articolo 8.
Quando si presentano ostacoli cagionati da cavalli, vetture o agglomeramento di persone, i velocipedisti dovranno scendere immediatamente dal veicolo.
Articolo 9.
E' severamente vietato ai principianti di esercitarsi nelle vie.
Articolo 10.
I rispettivi velocipedi dovranno portare in modo visibile il numero d'ordine rilasciato dall'Ufficio della polizia municipale.
Articolo 11.
Ai contravventori alle presenti disposizioni, oltre all'applicazione delle pene comminate dai regolamenti locali, verrá sospeso temporaneamente il beneficio di valersi delle fatte concessioni.
Novi, Tip. sociale 1895
Il sindaco
Avv. P. Poggio
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